memoria difensiva ecc. | Beschwerde übrige Fälle
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 In data 20 aprile 2022 A._____ ha presentato al Tribunale cantonale dei Grigioni un reclamo avverso una decisione emanata dal Tribunale regionale Moe- sa il 4 aprile 2022.
E. 2 A._____ è stato invitato, con decreto del 22 aprile 2022, a versare un anti- cipo di CHF 3'000.00. Il Tribunale federale, con sentenza del 18 maggio 2022, ha dichiarato inammissibile – poiché non ratificato dal curatore di rappresentanza – il ricorso presentato da A._____ contro tale decreto. Interpellata al riguardo, l'Autori- tà Regionale di Protezione 9 sede di C._____ ha informato il Tribunale cantonale che nei confronti di A._____ è stata istituita una curatela di rappresentanza e che A._____ non può pertanto più esercitare i diritti civili in tutti gli ambiti giudiziari, civili, amministrativi, penali e assicurativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità pubblica e privata. Eventuali atti presentati da A._____ sono nulli e soltanto il curatore, avv. B._____, può rappresentarlo e obbligarlo in tali ambiti (act. A.2).
E. 3 Nell'ambito del reclamo da lui presentato, A._____ non gode dell'esercizio dei diritti civili. Egli non ha quindi capacità processuale e il reclamo è inammissibile (art. 67 cpv. 1 CPC; art. 59 cpv. 1 CPC).
E. 4 Comunicazione a:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Decisione del 13 giugno 2022 N. d'incarto ZK2 22 19 Istanza Seconda Camera civile Composizione Moses, presidente Parti A._____ reclamante Oggetto memoria difensiva ecc. Atto impugnato decisione Tribunale regionale Moesa, giudice unico del 04.04.2022, comunicato il 04.04.2022 (no. d'incarto 135-2022-54). Comunicazione 14 giugno 2022
2 / 3 Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 1. In data 20 aprile 2022 A._____ ha presentato al Tribunale cantonale dei Grigioni un reclamo avverso una decisione emanata dal Tribunale regionale Moe- sa il 4 aprile 2022. 2. A._____ è stato invitato, con decreto del 22 aprile 2022, a versare un anti- cipo di CHF 3'000.00. Il Tribunale federale, con sentenza del 18 maggio 2022, ha dichiarato inammissibile – poiché non ratificato dal curatore di rappresentanza – il ricorso presentato da A._____ contro tale decreto. Interpellata al riguardo, l'Autori- tà Regionale di Protezione 9 sede di C._____ ha informato il Tribunale cantonale che nei confronti di A._____ è stata istituita una curatela di rappresentanza e che A._____ non può pertanto più esercitare i diritti civili in tutti gli ambiti giudiziari, civili, amministrativi, penali e assicurativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità pubblica e privata. Eventuali atti presentati da A._____ sono nulli e soltanto il curatore, avv. B._____, può rappresentarlo e obbligarlo in tali ambiti (act. A.2). 3. Nell'ambito del reclamo da lui presentato, A._____ non gode dell'esercizio dei diritti civili. Egli non ha quindi capacità processuale e il reclamo è inammissibile (art. 67 cpv. 1 CPC; art. 59 cpv. 1 CPC). 4. Nell'evenienza si giustifica di rinunciare al prelievo di spese processuali. Il reclamo può essere deciso a giudice unico (art. 18 cpv. 3 LOG).
3 / 3 La Seconda Camera civile pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 72 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a: